Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926. Leggi il testo vigente →

[1]L'Opera Nazionale e' amministrata da un Consiglio centrale composto di ventisette membri, e cioe' di due senatori e due deputati, nominati dalle rispettive assemblee per la durata della legislatura e di ventitre' membri nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno.

[2]Dei membri da nominare con decreto Reale, quattro sono designati dal Ministro per l'interno e quattro rispettivamente dai Ministri per le finanze, per la giustizia, per l'istruzione e per l'economia nazionale, scegliendoli nel personale delle relative Amministrazioni di grado non inferiore al sesto: uno e' designato dal Ministro per gli affari esteri tra i funzionari del Commissariato dell'emigrazione; uno dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; uno dalla Societa' italiana di pediatria; uno dalla Societa' italiana di ostetricia; uno dalla Societa' italiana di eugenica; uno dall'Opera Nazionale degli orfani di guerra psichicamente anormali; uno dalla Croce rossa italiana; sei sono scelti tra gli amministratori e i direttori di importanti istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternita' e dei minori o tra persone specialmente competenti nelle discipline relative a tale assistenza, ovvero, con le norme da stabilirsi nel regolamento, fra i soci benemeriti indicati nell'art. 3, e due fra signore dedite all'assistenza medesima.

[3]I membri nominati con decreto Reale si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati.

[4]Il presidente e il vice presidente da scegliersi fra i consiglieri sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

[5]In seno al Consiglio centrale e' costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice presidente dello stesso Consiglio, di due fra i quattro membri del Consiglio designati dal Ministro per l'interno e di altri cinque membri scelti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e possibilmente fra quelli residenti a Roma.

[6]Questi ultimi cinque membri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

[7]Nei casi d'urgenza, la Giunta esecutiva puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.

[8]Il personale necessario per la gestione dell'Opera Nazionale e' fornito, di regola, dall'Amministrazione dell'interno, e i funzionari e gli impiegati addetti al servizio dell'Ente continuano a far parte dei ruoli rispettivi.

[9]Decadono dalla carica i membri del Consiglio, nominati con decreto Reale e i membri della Giunta, i quali senza giustificato motivo, non intervengano a quattro sedute consecutive. La decadenza e' pronunciata dai rispettivi consessi.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari