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[1]Quando le autorita' di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al Comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo.

[2]Lo Stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore a quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale o morale.

[3]Ai cittadini trasgressori e' applicabile la pena prevista nell'art. 389, primo comma, del Codice penale.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 11 maggio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art17 · fonte del testo

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