Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933. Leggi il testo vigente →

[1]((In ogni Comune l'attuazione dei compiti dell'Opera nazionale e' affidata a patroni dell'uno e dell'altro sesso, scelti dalla Giunta esecutiva della Federazione provinciale tra persone di indiscussa probita' e rettitudine, e possibilmente esperte in materia di assistenza materna e infantile)).

[2]I patroni:

[3]1° organizzano e attuano in tutte le forme consentite dalla presente legge e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternita' con ambulatori specializzati e adoprandosi perche' le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso d'infermiere retribuite dall'Opera Nazionale e di visitatrici volontarie;

[4]2° esercitano una vigilanza igienica, educatica e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatorio istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;

[5]3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle congregazioni di carita', le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n.6972;

[6]4° vigilano sui fanciulli e adolescenti denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, e curano che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

[7]5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;

[8]6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nei singoli Comuni, e promuovono, quando occorra, dai Sottoprefetti, i provvedimenti di cui all'articolo 27 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2841.

[9]Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, e degli ispettori dell'industria e del lavoro, i quali devono prestare la necessaria assistenza.

Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1926

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

In ogni Comune l'attuazione dei compiti dell'Opera tolto: Nazionale aggiunto: nazionale e' affidata a patroni dell'uno e dell'altro sesso, scelti tolto: dal Consiglio direttivo aggiunto: dalla Giunta esecutiva della Federazione provinciale tra persone di indiscussa probita' e rettitudineaggiunto: , e possibilmente esperte in materia di assistenza materna e infantile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari