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[1]Nei casi preveduti dal primo comma dell'art. 1, i Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale, con proprio provvedimento, possono requisire in uso immobili che ritengano idonei per raccogliervi e conservarvi le cose indicate negli articoli 1, 2 e 4, nonche' i mezzi di trasporto all'uopo occorrenti, osservate in ogni caso le norme generali per la disciplina delle requisizioni.
[2]I lavori occorrenti agli immobili requisiti sono eseguiti dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme di cui al Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
