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Quando si tratti di cose appartenenti ad Enti ecclesiastici, i Ministeri per l'interno e per l'educazione nazionale, nell'esercizio delle facolta' di cui ai precedenti articoli, procederanno, per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorita' ecclesiastica.

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1041~art5 · fonte del testo

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