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Nei casi indicati nel primo comma del precedente articolo, le facolta' di cui all'articolo stesso spettano al Ministro per l'interno per la conservazione degli atti e delle scritture esistenti:
- a)negli archivi appartenenti allo Stato o ad altro Ente o Istituto pubblico di cui alla lettera b) nn. 1 e 2 dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;
- b)negli archivi privati che abbiano formato oggetto di notificazione di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'art. 22 della stessa legge.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
