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[1]In caso di necessita' constatata con decreto Reale e quando sia stata disposta l'applicazione della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, il Ministro per l'educazione nazionale puo' adottare tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per la conservazione delle cose di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, appartenenti allo Stato o ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti.

[2]La stessa facolta' spetta al Ministro per l'educazione nazionale relativamente alle cose di proprieta' privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della citata legge.

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1041~art1 · fonte del testo

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