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[1]Nell'ambito e in prossimita' dei luoghi e delle cose contemplati dall'art. 1 della presente legge non puo' essere autorizzato la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita' se non previo consenso della competente Regia Soprintendenza ai monumenti all'arte medioevale e moderna, alla quale e' fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo.

[2]Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di ordinare per mezzo del prefetto, la rimozione, a cura e spese degl'interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicita' non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e localita' soggette alla presente legge.

[3]E' anche facolta' del Ministro ordinare per mezzo del prefetto che nelle localita' di cui ai nn. 8 e 4, dell'articolo l della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

[4]In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio ai termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art14 · fonte del testo

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