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[1]L'Ente che colloca il segnale o i segnali ha facolta' d'imporre limitazioni o vincoli necessari al funzionamento del segnale.
[2]Nel caso che vengano imposti tali vincoli o limitazioni, si applicano le norme indicate nei capoversi secondo e terzo del precedente art. 2.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
