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[1]Il controllo sulla esecuzione di quanto stabilito nella presente legge e sulla rispondenza tecnica degli apprestamenti attuati spetta al Ministero della guerra che l'esercitera' per mezzo dei Comitati provinciali di protezione antiaerea.
[2]I contravventori all'obbligo stabilito nell'art. 3 sono puniti con l'arresto fino a mesi tre o con l'ammenda fino a L. 10.000.
[3]Nei casi piu' gravi le suddette pene possono essere applicate anche congiuntamente.
[4]La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 28 novembre 1940-XIX
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - GORLA - HOST VENTURI
[9]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 21 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
