Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il controllo sulla esecuzione di quanto stabilito nella presente legge e sulla rispondenza tecnica degli apprestamenti attuati spetta al Ministero della guerra che l'esercitera' per mezzo dei Comitati provinciali di protezione antiaerea.

[2]I contravventori all'obbligo stabilito nell'art. 3 sono puniti con l'arresto fino a mesi tre o con l'ammenda fino a L. 10.000.

[3]Nei casi piu' gravi le suddette pene possono essere applicate anche congiuntamente.

[4]La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 28 novembre 1940-XIX

[7]VITTORIO EMANUELE

[8]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - GORLA - HOST VENTURI

[9]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 21 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-11-28;1841~art5 · fonte del testo

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