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[1]Gli apprestamenti di cui al precedente art. 2 avranno, di massima, carattere di circostanza e dovranno essere completati nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di mesi due dall'ordine di esecuzione, impartito dai Prefetti presidenti dei Comitati provinciali di protezione antiaerea.
[2]Decorso tale termine i Prefetti potranno ordinare l'esecuzione di autorita' degli apprestamenti stessi, a spese degli interessati.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
