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[1]Negli impianti e stabilimenti predetti dovranno attuarsi quegli apprestamenti di protezione antiaerea che, in relazione alle circostanze, saranno determinati, per delega del Ministero della guerra ed in base alle direttive da esso impartite, dai Prefetti presidenti dei Comitati provinciali di protezione antiaerea competenti, sentiti i proprietari degli stabilimenti stessi, nonche' l'organizzazione sindacale che rappresenta i detti proprietari e sentiti anche:
[2]per gli stabilimenti dichiarati ausiliari e per quelli interessanti la produzione bellica, le delegazioni provinciali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra competenti per territorio;
[3]per gli impianti elettrici, gli uffici del Genio civile competenti per territorio.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
