Art. 7 — Indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana
Il termine per la presentazione della conferma delle domande di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge, scade il 31 maggio 2002. ((1-bis. Le somme iscritte nell'unita' previsionale di base 15.1.2.2 "Collettivita' italiana all'estero" - capitolo 4065 - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001, per le finalita' di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, recante "Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita' degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia", possono essere impegnate entro il 31 dicembre 2002))
Testo vigente dal 10 gennaio 2002
