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[1]L'ammontare degli impegni che potranno essere assunti in ciascun esercizio a carico delle autorizzazioni indicate all'art. 1, nn. 2 e 3, della suddetta legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, sara' stabilito, di volta in volta, con le modalita' di cui all'art. 2 secondo comma, della legge medesima.
[2]Analogamente potra' provvedersi per le autorizzazioni disposte con provvedimenti emanati posteriormente all'entrata in vigore di tale legge.
Testo in vigore dal 12 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
