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L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 primo comma, 3 e 4 della legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 769, sulla riduzione delle spese relative ai servizi civili, in vista delle esigenze straordinarie della difesa della Nazione, e' prorogata Per tutta la durata dello stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.
Testo in vigore dal 12 maggio 1942 al 16 dicembre 2009
