Art. 19-novies — Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche
((1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "per un periodo di dodici mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2005")).
Testo vigente dal 28 dicembre 2004
