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La facolta' conferita al Ministro per le finanze con l'art. 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, e poi prorogata con la legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 29, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero e' ulteriormente prorogata fino alla cessazione dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
