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[1]Il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, relativo all'accantonamento del quantitativo di spirito ivi previsto, da servire come carburante, non e' applicabile allo spirito prodotto nelle Colonie italiane ed importato nel Regno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 maggio 1930 - Anno VIII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - De Bono - Mosconi - Bottai.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 25 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
