Ai finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sono ammessi anche gli enti economici e collettivi costituiti fra medie e piccole imprese commerciali. Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi di cui al precedente comma, il limite di lire 50 milioni previsto dall'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e' elevato a lire 200 milioni.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 5 luglio 1971, n.430, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.594

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Il D.L. 5 luglio 1971, n.430, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.594, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, il limite di lire 200 milioni e' elevato a lire 350 milioni".

Testo vigente dal 17 agosto 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1971

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1968 al 17 agosto 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 5 luglio 1971, n.430, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.594

    Il D.L. 5 luglio 1971, n.430, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n.594, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, il limite di lire 200 milioni e' elevato a lire 350 milioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;315~art2 · fonte del testo

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