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Il Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunita' europee presentera' al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvedera' a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro. Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento al Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunita' europee della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1975 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;707~art2 · fonte del testo

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