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L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' sostituito dal seguente: "Le case costruite in attuazione della presente legge sono esentate dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, per la durata di venticinque anni, sempreche' siano state iniziate entro il 31 marzo 1963 e siano state ultimate non oltre il 31 dicembre 1964".

Testo in vigore dal 10 dicembre 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1148~art6 · fonte del testo

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