Art. 22 — Disposizioni in materia di pesca
Disposizioni in materia di pesca (( e di garanzie a favore di cooperative agricole)) All'articolo 2, comma 4, della legge 21 maggio 1998, n. 164, le parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009". Nel decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' soppresso il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e sono abrogati gli articoli 4-quater e 4-septiesdecies. (( All'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative garanzie". ))
Testo vigente dal 1 marzo 2009
