Art. 6-bis — Proroghe in materia di ammortizzatori sociali
Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2004-2007" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2009" e le parole: ", nel limite massimo di 350 unita" sono soppresse;
- b)al secondo periodo, le parole: "e per la durata di 48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: ", per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unita', calcolato come media del periodo". Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole: "e 2007," sono inserite le seguenti: "nonche' di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,";
- b)sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e' incrementata di pari importo". Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Testo vigente dal 1 marzo 2008
