Art. 42 — Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(( Dopo il comma 39 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' inserito il seguente: "39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 si applicano a decorrere dal parere della Banca centrale europea". )) All'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "sulla spesa," sono inserite le seguenti: "nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria,". (( Al comma 132 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)le parole: "Nel limite massimo di 500.000 euro annui" sono soppresse;
- b)l'ultimo periodo e' soppresso. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))
Testo vigente dal 1 marzo 2008
