Art. 34-ter — Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575
Ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilita' finanziarie esistenti nella contabilita' speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella medesima contabilita' speciale sino al 31 dicembre 2008.
Testo vigente dal 1 marzo 2008
