Art. 28-bis — Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari
Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito di un anno il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato comma 2 del medesimo articolo.
Testo vigente dal 1 marzo 2008
