Art. 22-sexies — Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro
E' istituito il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007 e' sostituito dal commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro. Il commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009. 16 E' di competenza del commissario delegato la realizzazione delle attivita' previste dal piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro, redatto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007. Per l'attuazione del piano di sviluppo del porto di Gioia Tauro, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un'apposita unita' di coordinamento, posta alle dipendenze del commissario delegato. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 600.000 per l'anno 2008 e ad euro 750.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 5, comma 7-quater) che "La durata in carica del commissario delegato di cui al comma 3 dell'articolo 22-sexies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' prorogata al 31 dicembre 2010. Al relativo onere, pari a 140.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Testo vigente dal 28 febbraio 2010
