Art. 2 — Proroga di termini in materia di difesa
All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "al 2007" sono sostituite dalle seguenti: "al 2008". All'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "Sino all'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "Sino all'anno 2016". All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "fino all'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2015". All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "11 anni". Dall'attuazione del comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: "2010" e' sostituita dalla seguente: "2015";
- b)all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola: "2010" e' sostituita dalla seguente: "2015";
- c)all'articolo 53, comma 2, la parola: "2008" e' sostituita dalla seguente: "2012";
- d)alla nota [5] dell'allegata Tabella 1, la parola: "2011" e' sostituita dalla seguente: "2015".
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
