Art. 13-bis — Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 15 novembre 2021
5Il Decreto 15 novembre 2021 (in G.U. 23/11/2021, n. 279) ha disposto (con l'art. 20, comma 5) che dalla sua data di pubblicazione cessa di avere efficacia il regime transitorio di cui al presente aticolo.
Testo vigente dal 23 novembre 2021
