Art. 10-bis — Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi"

L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 ((nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)). All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
  • b)dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura". All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari".

Testo vigente dal 31 luglio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2010 al 31 luglio 2010. 1 parola tolta, 34 parole aggiunte in 2 capoversi.

… unita', con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1tolto: . aggiunto: nonche' di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:

… comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso. tolto: 4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia … considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari"aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194~art10bis · fonte del testo

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