Art. 23-quater — Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia
La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogata, con le medesime finalita', a valere sugli stanziamenti destinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, a finanziare gli interventi previsti dall'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Testo vigente dal 28 febbraio 2004
