Art. 1-sexies — Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria
Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le universita' continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 13 luglio 2006
