Art. 1-quinquies — Proroga del termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151
Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Testo vigente dal 13 luglio 2006
