Art. 4 — Norme per la sicurezza degli impianti
Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004. ((La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.))
Testo vigente dal 3 agosto 2003
