Art. 12-bis — Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo
Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n, 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, gia' prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
Testo vigente dal 3 agosto 2003
