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Il Governo del Re e' autorizzato a stipulare un accordo con la Societa' per le strade ferrate meridionali al fine di prorogare al 31 dicembre 1904 il termine utile per il diffidamento da notificarsi in caso di riscatto delle linee concesse, qualora lo Stato intenda valersi della facolta' di cui al primo comma dell'articolo 8 del contratto approvato con legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), per l'esercizio della Rete Adriatica.
Testo in vigore dal 30 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
