Art. 1
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[1]E' prorogata fino al 30 giugno 1932 la chiusura del conto corrente di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2726, concernente la autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di L. 3.000.000 per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona.
[2]La somma che la Cassa di risparmio delle provincie lombarde versera' nel detto conto corrente, entro il 30 giugno 1932, aumentata degli interessi capitalizzati alla stessa data, sara' ammortizzata dalla Cassa depositi e prestiti dal 1° luglio 1932 al saggio del 3 e un ottavo per cento in ragione semestrale, in 10 annualita' uguali pagabili a rate semestrali con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno a cominciare dal 31 dicembre 1932.
[3]Resta fermo quanto e' stato gia' disposto circa l'ammortamento da parte del comune di Cremona dell'intero mutuo di L. 3.000.000 e l'ammortamento da parte della Cassa depositi e prestiti della somma versata nel suddetto conto corrente fino al 31 dicembre 1930 aumentata degli interessi capitalizzati maturati alla stessa data.
[4]E' applicabile all'operazione connessa con la detta proroga di chiusura del conto corrente la disposizione dell'art. 4 del R. decreto-legge sopra indicato.
Testo in vigore dal 6 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
