Art. 2
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[1]E' rinnovata al Governo per l'esercizio 1880 la facolta' di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1878, num. 4438, per le spese dell'inchiesta.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1879.
[4]UMBERTO.
[5]A. Baccarini. A. Magliani.
[6]Visto - Il Guardasigilli T. Villa.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1880 al 16 dicembre 2009
