Art. 1
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E' prorogato di sei mesi il termine stabilito dalle leggi 8 luglio 1878, n. 4438 e 19 giugno 1879, n. 4970 (Serie 2ª), per l'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 luglio 1880, n. 5525
1La L. 1 luglio 1880, n. 5525, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' stabilito a tutto il 31 dicembre 1880 il termine di cui nelle leggi 8 luglio 1878, n. 4438, 19 giugno e 24 dicembre 1879, nn. 4970 e 5205 (Serie 2ª), per l'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane".
Testo in vigore dal 24 luglio 1880 al 16 dicembre 2009
