Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1941 al 16 dicembre 2009. 260 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui all'allegato B al R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 54, successivamente modificato, resta fissata, per il periodo 29 gennaio 1941-30 giugno 1942, in ragione in 80.000.000 di lire annui, commisurati alle quantita' di merci estratte dalle fabbriche nel periodo 29 gennaio 1937 - 28 gennaio 1938 con destinazione diversa dalla diretta esportazione, tenuto conto delle aliquote previste dall'art. 1 dello stesso allegato.
tolto: Qualora nel corso del periodo 29 gennaio 1941-28 gennaio 1942, fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche con l'anzidetta destinazione, di una maggiore o minore quantita' di fibre tessili artificiali rispetto al corrispondente periodo 29 gennaio 1937-28 gennaio 1938, la somma di 80.000.000 sara' aumentata o diminuita in proporzione della maggiore o minore quantita' effettivamente accertata. Con lo stesso criterio e' da calcolare l'imposta definitivamente dovuta per il periodo 29 gennaio 1942-30 giugno 1942.
tolto: L'imposta sara' versata provvisoriamente in rate trimestrali di 20 milioni di lire ciascuna il giorno 20 del terzo mese di ciascun trimestre. Per lo scorcio di trimestre 29 gennaio 1941-31 marzo 1941, sara' provvisoriamente versata, alla data del 20 marzo 1941, la somma di 14.000.000 di lire.
tolto: Se pero', in applicazione del disposto del 2° comma del presente articolo, risulti, trimestralmente e nello scorcio di trimestre di cui innanzi, dovuta una maggiore somma di quella provvisoriamente pagata, la differenza sara' versata entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, mentre, se risulti un eccesso di versamento, l'Amministrazione operera' il conguaglio alla scadenza della rata susseguente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-02-24;157~art1 · fonte del testo
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