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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]I contratti di esercizio contemplati dall'art. 55 del Regio decreto-legislativo 29 luglio 1927-V, n. 1443, riguardanti le miniere di zolfo della Sicilia, con scadenza entro il 31 dicembre 1940-XIX, possono essere prorogati, d'accordo fra le parti, sino al 31 dicembre 1941-XX.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 1° novembre 1940-XIX
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - RICCI - GRANDI -DI RIVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 18 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
