Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1950-1951. Ad essi si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 353, e successive modificazioni e integrazioni. Nella applicazione della presente legge, la facolta' prevista dall'art. 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273, non puo' essere esercitata quando il fondo richiesto sia stato acquistato per atti fra vivi dopo il 31 dicembre 1948, salvo il caso in cui la famiglia del richiedente non abbia alcun altro fondo in conduzione od abbia altri fondi che non assorbano la meta' della capacita' lavorativa familiare. 1 2 E' abrogata la lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 giugno 1951, n. 435

1

La L. 16 giugno 1951, n. 435 ha disposto (con l'art. 2) che "Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1948 contenuto nel comma terzo dell'art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e' sostituito con il termine del 31 dicembre 1949."

L. 16 giugno 1951, n. 435, come modificata dalla L. 11 luglio 1952, n. 765

2

La L. 16 giugno 1951, n. 435, come modificata dalla L. 11 luglio 1952, n. 765, ha disposto (con l'art. 2) che "Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1949 contenuto nell'art. 2 della legge 16 giugno 1951, n. 435, e' sostituito con il termine del 31 dicembre 1950."

Testo in vigore dal 13 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1951 al 13 luglio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 giugno 1951, n. 435, come modificata dalla L. 11 luglio 1952, n. 765

    La L. 16 giugno 1951, n. 435, come modificata dalla L. 11 luglio 1952, n. 765, ha disposto (con l'art. 2) che "Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1949 contenuto nell'art. 2 della legge 16 giugno 1951, n. 435, e' sostituito con il termine del 31 dicembre 1950."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-07-15;505~art1 · fonte del testo

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