Ad integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 17 aprile 2015, n. 43, e' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 372.614, anche per l'invio in missione in Libia di esperti per fornire assistenza alle autorita' libiche e sostenere il processo di stabilizzazione del Paese. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.100.000 per l'erogazione di contributi volontari in favore dello United Nations System Staff College (UNSSC) di Torino, dell'Unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli Affari Politici e dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonche' dell'Istituto italo-latino americano. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.800.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative dell'OSCE e al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 157.520 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in localita' dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Testo vigente dal 17 dicembre 2015

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 2015 al 17 dicembre 2015. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Ad integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito tolto: con modificazioni con laaggiunto: , con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2015-10-30;174~art9 · fonte del testo

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