Art. 4 — Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni
E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 13.726.541 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.400.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 24.497.826 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:
- a)euro 1.102.500, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN;
- b)euro 72.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti cessioni a titolo gratuito:
- a)materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d'Egitto;
- b)n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio, all'Uganda. La cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan di n. 100 veicoli M113, gia' autorizzata dall'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, puo' essere effettuata nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 30 ottobre 2015
