Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 146 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I canoni delle locazioni prorogate ai sensi della presente legge, gia' aumentati a norma degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, possono essere ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1 gennaio 1963, per il primo anno di proroga e dal 1 gennaio 1964 per il secondo anno di proroga, nella misura del 30 per cento per ciascun anno e sono applicabili con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre dell'anno precedente. Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque intervenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe, applicando a quelli dovuti anteriormente alle convenzioni, gli aumenti previsti dal decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 421, e dalle successive disposizioni in materia comprese quelle della presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di dette disposizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-03-02;191~art2 · fonte del testo
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