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[1]Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge cessa il conto corrente istituito in virtu' del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, per la gestione del fondo in contanti costituito dagli interessi maturatisi sulla rendita pubblica consolidato 3,50 per cento inscritta a nome del Demanio per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse Ecclesiastico a favore sia del Fondo per il culto sia degli Enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione.
[2]Il servizio invece dei titoli di rendita resta mantenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato, insieme al relativo conto corrente.
[3]Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alla istituzione nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze dei capitoli occorrenti per la gestione del fondo in contanti.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1931 - Anno IX
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mosconi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2010
