Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le facolta' concesse all'Amministrazione militare col Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1851, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per l'utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali ad essa appartenenti, sono prorogate per un anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1928 - Anno VII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Mosconi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
