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Formata la nuova lista generale elettorale, il Tribunale, nei modi e termini dell'articolo 40 della vigente legge comunale e provinciale, fara' eseguire agl'interessati la notificazione delle cancellazioni e delle negate iscrizioni; salvo ad essi interessati il diritto di ricorrere alla Corte d'appello, giusta il disposto dell'articolo 13 della legge 6 luglio 1862.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
