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[1]Entro il termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Tribunale civile di Roma eseguira' una revisione straordinaria della lista generale elettorale per la Camera di commercio ed arti di Roma, cancellando i nomi di coloro che vi fossero indebitamente inscritti ed inscrivendo tutti quelli che, a norma della legge 6 luglio 1862, n. 680, hanno diritto di esservi inclusi.
[2]La revisione straordinaria terra' luogo, per l'anno 1900, della revisione ordinaria annuale delle liste elettorali per la Camera anzidetta.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
