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Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, gia' prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1955. Nulla e' innovato alle altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero.

Testo in vigore dal 18 aprile 1952 al 17 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-04-05;234~art1 · fonte del testo

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